Assoluzione calunnia

Tribunale di Roma – Sez. II Penale – sentenza dell’11.03.2025

Escluso il reato in assenza di falsa accusa consapevole

Importante risultato difensivo ottenuto dallo Studio Legale Marcucci e Ruggieri in un procedimento penale avente ad oggetto accuse di calunnia e induzione in falsità materiale in certificato amministrativo.

Il caso riguardava una complessa vicenda nella quale l’imputato era accusato di aver presentato denunce ritenute dall’accusa infondate e finalizzate a incolpare soggetti innocenti.

Nel corso del processo è emerso, tuttavia, che i fatti denunciati erano supportati da elementi concreti e documentali.

In particolare, i legali hanno evidenziato anomalie nella documentazione relativa alla presunta vendita di un’autovettura e irregolarità nelle procedure amministrative adottate da altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Alla luce delle prove raccolte, il Tribunale ha stabilito che non sussistevano gli elementi necessari per configurare il reato di calunnia, ribadendo che tale reato si realizza solo quando chi denuncia è consapevole dell’innocenza della persona accusata.

Il Giudice, nonostante i reati risultassero nel frattempo prescritti, ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”,, ritenendo manifestamente infondate le accuse e riconoscendo la correttezza della condotta dell’imputato.

Quando si configura il reato di calunnia: il principio affermato dal Tribunale

Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale in materia di calunnia: Non integra il reato di calunnia la denuncia fondata su fatti veritieri o ragionevolmente ritenuti tali.

Perché possa configurarsi la calunnia, è necessario che:

  • l’autore della denuncia sappia con certezza dell’innocenza della persona accusata;
  • la denuncia sia oggettivamente falsa;
  • vi sia la volontà di incolpare un soggetto innocente.

Nel caso esaminato, le prove raccolte hanno dimostrato che:

  • i fatti denunciati dall’imputato erano veri;
  • la denuncia di smarrimento del certificato di proprietà risultava veritiera;
  • non vi era alcun elemento che dimostrasse la consapevolezza dell’innocenza dei soggetti coinvolti.